I giudici tributari hanno annullato la cartella di pagamento inviata a un medico siracusano che non aveva pagato l’Irap per il 2006 sostenendo che l’imposta non era dovuta, mancando i presupposti di organizzazione di lavoro e di capitale.
A dare il verdetto la commissione tributaria della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con la sentenza 1780/4/2017 (presidente Russo, relatore Ferla) pubblicata oggi da Il Sole 24 ore e diffusa dall’Agenzia Ansa.
Il medico di base convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, dal quale percepisce oltre il 90% dei suoi compensi, non è assoggettato all’Irap perché tale professione esclude l’autonoma organizzazione. Neanche la presenza di una segretaria part-time influisce sull’attività di medico svolta dal contribuente, in quanto l’impiegata ha funzioni diverse da quelle prettamente medico-sanitarie (ad esempio riceve le telefonate, prenota le visite o eventuali spostamenti e gestisce l’ordine di ricevimento dei pazienti).
