Nuovi mezzi, nuova divisa, tutto nuovo per i dipendenti, ma la svolta dura poco. A dirlo è il Tar di Catania che si è espresso così nei confronti della gara ponte per il servizio di gestione rifiuti, aggiudicata dalla ditta Tekra, e sul campo da questa mattina.
“La partecipazione della Tekra sarebbe illegittima anche per l’esistenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità, che la stessa avrebbe dichiarato” – si legge nel documento ufficiale.
“Continua il periodo di precarietà del servizio” – commenta Igm.
In estrema sintesi, il Tar annulla l’aggiudicazione a Tekra, ma non la gara.
“La Tekra – si legge nella sentenza – ha formulato un’offerta complessiva pari ad EU 7.338.346,84, con un ribasso del 13,86 %; il ribasso dell’ATI TEKRA non sarebbe compatibile e renderebbe totalmente incongrua l’offerta, alla luce dei costi inerenti al personale, agli automezzi (approntamento, ammortamento e costi di gestione) e alle altre attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio”.
La firma del contratto con Tekra, previsa per oggi, a questo punto salta. Bisogna capire adesso quale sarà la prossima mossa, sicuramente urgente del Comune di Siracusa, in un’ottica nella quale un servizio di igiene urbana non può rischiare di essere sospeso.
A questo punto è l’assessore comunale all’Ambiente, Pierpaolo Coppa, a tranquillizzare tutti: “Per il momento Tekra continuerà a gestire il servizio che quindi sarà garantito”.
Ma, il Tar bacchetta anche Igm. Bisognerà valutare la posizione di entrambe le ditte perchè, entrambe potrebbero essere escluse oppure ammesse. Nel merito dovrà esprimersi la commissione di gara.
“Il Tar – ribatte Tekra – ha ritenuto infondate tutte le doglianze vanamente mosse da IGM srl (dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo) in ordine al possesso, da parte di Tekra srl, dei requisiti tecnico/professionali necessari ad un ottimale svolgimento del servizio in questione, venendo a sancire, da questo punto di vista, la assoluta regolarità dell’aggiudicazione della procedura ad essa Tekra srl;
– In accoglimento di domanda giudiziale, posta anche dalla Tekra srl, il Tribunale Amministrativo di Catania ha ritenuto opportuno che la Stazione Appaltante, in esplicitazione dei poteri valutativi di esclusiva pertinenza di questa, proceda – con esclusivo riferimento alla verifica, in capo a tutti i concorrenti all’appalto, dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lett. C del D.Lgs. 50/2016 – a formalizzare le valutazioni implicitamente già svolte in sede di gara, senza entrare nel merito delle valutazioni sottese all’aggiudicazione, e riproceda nuovamente all’aggiudicazione.”
