Risposta La domanda posta dal lettore rispecchia un caso estremamente frequente. Si tratta del caso di una prepossidenza rispetto ad un nuovo progettato acquisto. Le caratteristiche da esaminare, per decidere se si può godere delle agevolazioni “prima casa”, sono molte: dalla tipologia dell’immobile, alla ubicazione dello stesso; dalla tipologia del diritto (proprietà piena o nuda) alla caratteristiche del soggetto richiedente (cittadino italiano residente o emigrato, facente perte delle forze dell’ordine o meno); ed, infine, bisogna fare attenzione anche alla tipologia di atto che ha dato luogo alla prepossidenza. Di tutte, qui ci occuperemo solo dell’ultima caratteristica, perché è l’oggetto specifico della domanda del lettore. Egli si chiede se è veramente obbligato a vendere una casa prima di comprarne un’altra, così come qualcuno gli ha suggerito. Ha delle perplessità perché, evidentemente, non è propenso a liberarsi del suo primo immobile: dovrebbe fare due atti, sostenendo una spesa in più e, inoltre, dovrebbe privarsi di un bene (la casa in campagna) a cui è, evidentemente, affezionato. Posso immediatamente tranquillizzare il lettore dicendogli che, anche se già proprietario della casa di campagna ed anche se quella casa fu acquisita a titolo gratuito, già usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, egli non dovrà affatto vendere la sua casa di campagna e potrà liberamente richiedere nuovamente le agevolazioni per il nuovo acquisto a titolo oneroso ed ottenerle, risparmiando così parecchie centinaia di euro! Infatti, l’agevolazione ‘prima casa’ già fruita per l’acquisto di immobili a titolo di donazione non preclude la possibilità di chiedere nuovamente il regime di esenzione in caso di successivo acquisto a titolo oneroso di altro immobile (soggetto ad imposta di registro), poiché si tratta di due diverse tipologie di agevolazioni, molto simili ma non uguali, perché diversi sono i presupposti che legittimano l’acquisto del bene agevolato. Non mi soffermo, ovviamente, sugli aspetti tecnici delle diversità, essendo sufficiente tranquillizzare il lettore sul fatto che potrà acquistare con le agevolazioni “prima casa” un secondo immobile a titolo oneroso (compravendita), mentre l’agevolazione ‘prima casa’ già fruita per l’acquisto dell’immobile per donazione, gli impedirà solo eventuali ulteriori acquisti agevolati a titolo gratuito.