Aiuti ai giovani che vogliono comprare casa. In cosa consistono? Mi conviene aspettare? Quanto risparmio?

Aiuti ai giovani che vogliono comprare casa. In cosa consistono? Mi conviene aspettare? Quanto risparmio?

Domanda

Sento in radio ed in televisione di aiuti ai giovani che vogliono comprare casa. In cosa consistono? Mi conviene aspettare? Quanto risparmio?

Giacomo R.

Risposta

Il lettore, signor Giacomo, non indica la sua età; comunque è ben consapevole che le agevolazioni fiscali a cui è interessato si riferiscono ai “giovani” . Quindi sicuramente è certo di rientrare bella categoria.

A beneficio di tutti, chiariamo che le agevolazioni fiscali dovrebbero applicarsi ai soggetti che non hanno compiuto 36 anni.

È bene chiarire, anche, che questa risposta viene data oggi, 22 maggio, quando ancora il testo definitivo non è ancora stato pubblicato. Pertanto, si parla si di agevolazioni, ma non c’è ancora un sicuro testo da commentare.

C’è un testo provvisorio.

Ecco cosa vi è contenuto:

“6.Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9……e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente…..non superiore a 30.000 euro annui.

7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette ad IVA, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; …..Il credito d’imposta in ogni caso non dà

luogo a rimborsi.

8. I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva, prevista in ragione dello 0,25 % “.

Cerco di sintetizzare gli aspetti più salienti.

La riduzione sarebbe prevista per l’acquisto di “prima casa”;

Non sono prima casa gli immobili accatastati come A/1, A/8 ed A/9;

Non sarebbe previsto che l’acquisto deve essere fatto necessariamente da una coppia, in procinto di sposarsi o già firmata, può essere fatta anche singolarmente;

Bisogna non aver compiuto 36 anni;

C’è differenza tra acquisto da privati (imposta di registro) ed acquisto di un nuovo (imposta IVA);

Se si compra un usato da un privato bisogna avere un ISEE inferiore a 30.000 euro annuì;

Se si compra un usato da un privato, il risparmio è pari al 2% sul valore catastale, pari all’imposta di registro, più ulteriori euro 100 (trascrizione e voltura). In pratica, se il valore catastale è pari a 100.000 (anche se il prezzo corrisposto è differente), l’atto costerà 2100 euro in meno di quanto costa oggi;

Se si compra un nuovo da una impresa, pare, ad oggi, che non sia richiesto il limite di ISEE di 30.000 euro annui;

Se si compra un nuovo da una impresa, intanto si dovrà pagare l’IVA dovuta, nel nostro esempio pari al 4% e così euro 4.000. Tuttavia quei 4.000 pagati poteranno essere utilizzati come credito fiscale o in dichiarazione dei redditi future o in futuri atti di donazione o dichiarazioni di successione, scomputando le relative imposte di registro, trascrizione e voltura catastale;

Il credito di imposta non da luogo a rimborsi. Quindi se non si stipulano successive donazioni e non ci sono dichiarazioni di successione, sarà necessario non dimenticare di utilizzarlo in sede di dichiarazione dei redditi;

Se si fa un mutuo per l’acquisto, non sono previste agevolazioni sui tassi di interesse, ma unicamente l’esenzione dell’imposta sostitutiva dello 0,25%. Quindi, su un mutuo di 100.000 il risparmio è solo di euro 250.

Quanto sopra, si ripete, sulla base del testo provvisorio che è circolato. Salve, dunque, eventuali modiche delle ultime ore.
Tutte le disposizioni di cui alla  superiore risposta sono state confermate nella versione definitiva dell’art.63 del decreto sostegni bis, fatta in data 22 maggio. 
Ultimo particolare:
le agevolazioni illustrate si applicano a tutti gli atti stipulati fino al 30 giugno 2022.

ULTIM’ORA
Il limite ISEE originariamente previsto in 30.000 euro annui è stato elevato definitivamente in 40.000 euro.
Il DL 73/2021 è in vigore da oggi.

Notaio Giuseppe Minniti