Firmata dal governatore Nello Musumeci dopo una giornata di attesa e di interlocuzioni con il governo nazionale, l’ordinanza che detta le regole per la Fase 2 in Sicilia. Vengono recepite le decisioni nazionali, ma con qualche restrizione in più.
E’ obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve,
comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo.
Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso.
Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima.
Ristorazione
Sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande quali ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari. Le attività di catering – fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale – sono autorizzate a partire dall’8 giugno.
Stabilimenti balneari
Sono autorizzate tutte le attività propedeutiche all’apertura degli stabilimenti balneari, compresa l’attività di incontro con la clientela e, in generale, la utilizzazione degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi. Si applicano le Linee guida per tutte le attività propedeutiche richiamate nonché, per le attività sportive esterne da svolgere nell’ambito degli stabilimenti balneari (quali, solo a titolo esemplificativo: tamburello, bocce e ogni altra attività motoria di spiaggia), tutte le disposizioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 per le attività sportive, oltre alle direttive e circolari regionali e nazionali in materia di sport. È consentita, inoltre, la possibilità di locare per periodi stagionali le cabine a più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e con l’ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di minori e persone non autosufficienti. Ulteriori disposizioni in materia possono essere affidate ad uno specifico “protocollo” con i rappresentanti della categoria, con i quali verrà concordato il giorno di avvio della stagione balneare.
Strutture ricettive
Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari, nel rispetto delle Linee guida, nonché di quanto specificamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Sono autorizzate, altresì, le attività di bar e ristorazione interne alle strutture ricettive, nonché i servizi di cura alla persona secondo quanto disposto dalla presente Ordinanza.
Servizi alla persona
Sono autorizzati, anche al domicilio, i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti. Per le attività e i corretti dispositivi di protezione individuale si fa riferimento alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome. Sono sospese le attività dei centri benessere – compreso l’uso di saune e bagni turchi in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico – e dei centri termali, ad eccezione per la erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
Attività commerciali e artigianali
Sono autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio (comprese quelle espletate nei centri commerciali e outlet), di vendita di beni e servizi (quali ad esempio le autoscuole, le agenzie di viaggio e similari), nonché tutte le attività artigianali. In modo specifico, per quanto attiene alla attività di autoscuola e similari, sono autorizzate le esercitazioni pratiche ove i mezzi utilizzati consentano il rispetto delle misure di prevenzione del contagio, rimanendo disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, nonché dalla normativa nazionale, tutte le regole per l’espletamento degli esami per il rilascio dei relativi titoli e/o patenti.
Sono, altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l’obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato all’attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l’autorizzazione all’apertura dei c.d. mercati rionali.
Musei, parchi archeologici
I musei, gli archivi storici e le biblioteche sono aperti al pubblico a partire dal 25 maggio 2020. I parchi archeologici e i luoghi di cultura all’aperto sono aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, nel rispetto dei protocolli di cui alle
allegate Linee guida. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza è, inoltre, consentito l’accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione.
Eventi, spettacoli
Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico – compresi quelli di carattere culturale, ludico e fieristico -, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall’8 giugno 2020, fermo il monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche dell’Isola. Sono, invece, autorizzate dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e “in forma statica”. In ogni caso, l’autorità di Pubblica sicurezza, ove necessaria la relativa autorizzazione,
deve indicare il numero dei partecipanti autorizzati a intervenire alla pubblica manifestazione, in rapporto proporzionale con gli spazi dedicati, tenuto conto della distanza interpersonale non inferiore ad un metro tra ogni soggetto e dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Nella stessa data dell’8 giugno 2020 è, altresì, autorizzata l’apertura delle discoteche, dei teatri e dei cinema all’aperto.
Chiusura domenicale e festiva
È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai.
È autorizzato però il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia
nell’ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Rimangono chiusi nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e gli outlet.
Prolungamento orario apertura
Dal 18 maggio al 7 giugno 2020, al fine di avviare le proprie attivitài titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l’orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23:30), o rinunciare al giorno di chiusura settimanale.
Stage e tirocini
Sono autorizzati gli stage professionali ed i tirocini formativi che si svolgono presso le attività produttive (commerciali, artigiani e industriali).
Mobilità regionale
Gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, rimanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio. Resta esclusa la mobilità extraregionale, salvo che per le ipotesi indicate dal vigente Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e ss.mm.ii. Riaperti i collegamenti marittimi per il trasporto passeggeri con la Sicilia. Pertanto i collegamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa saranno assicurati mediante dieci corse giornaliere A/R, nella fascia oraria dalle 6 alle 21. Il traffico merci dalla Calabria alla Sicilia e viceversa e’ effettuato esclusivamente sull’approdo di Messina-Tremestieri. Da tale approdo e’ altresi’ autorizzato il transito degli operatori sanitari pubblici e privati, a bordo delle unita’ navali che operano il trasporto merci, su mezzi privati e nel rispetto delle certificazioni e delle condizioni di sicurezza delle unita’ stesse.
Attività sportive
Sono consentite tutte le attività sportive individuali, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.
I circoli, le società, le associazioni sportive e le palestre sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre. Nelle medesime strutture è autorizzata l’apertura di bar e ristoranti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 della presente Ordinanza. Le piscine sono aperte a partire dal 25 maggio.
