Incongruenza tra beneficiario di un lascito e il suo indirizzo in un testamento. Il notaio chiarisce

Incongruenza tra beneficiario di un lascito e il suo indirizzo in un testamento. Il notaio chiarisce

DOMANDA
Mia madre ha scritto sul suo testamento che lascia il suo conto titoli alla CARITAS ITALIANA, via Baldelli n. 41 – Roma. Il problema è che ho appurato che la Caritas non ha sede a quell’indirizzo, dove invece si trova l’ospedale Bambin Gesù, entità giuridica diversa dalla Caritas. che potrebbe succedere in queste condizioni?
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RISPOSTA
Esiste un principio ermeneutico (un criterio di interpretazione) in diritto che si chiama “favor testamenti” .
Consiste nel dare, nei casi dubbi, una interpretazione alla volontà del testatore tale che il testamento possa spiegare comunque i suoi effetti, piuttosto che non spiegarne nessuno.
Il caso della domanda è tipico.
Scrive due cose apparentemente contrastanti: Caritas Italiana e una via che non è della Caritas ma di un ospedale.
La prima cosa da escludere è l’interpretazione che annulla la volontà testamentaria: siccome dice due cose contrastanti e non si può sapere se pensava alla Caritas o all’ospedale di quella via, allora l’indeterminatezza rende nulla, inesistente, inconsistente la volontà. No. Questa è proprio l’interpretazione contraria al “favor testamenti”.
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Allora torniamo al dettato e chiediamoci: di fronte a due indicazioni evidentemente contrastanti, dovendo per forza sceglierne una (perché dobbiamo evitare quella che annulla entrambe) cosa scegliamo?
È più plausibile che la testatrice abbia voluto indicare la Caritas, pur sbagliando la via (magari ha incontrato una sezione Caritas in quella via o in Ospedale ed ha equivocato), oppure è più plausibile che avesse in mente l’ospedale, di cui conosceva bene la via, pur sbagliando e chiamando l’ospedale col nome di Caritas?
Questa seconda interpretazione sembra poco plausibile, visto che l’Ospedale è un posto oltremodo ben conosciuto a tutti. Nessuno chiama un Ospedale col termine Caritas.
A me sembra con tutta evidenza che debba darsi prevalenza alla individuazione soggettiva data con estrema precisione: Caritas Italiana, e che gli altri elementi siano secondari e di contorno e non di rilevanza prevalente.
È come se ciascuno di noi, volendo riferirsi ad un proprio parente, lo chiami con esattezza con nome e cognome, aggiungendo la via dove abita, ma sbagliando l’indirizzo.
Magari si scopre che in quell’indirizzo vive un altro parente (che si chiama in tutt’altro modo), tuttavia chiunque ascolti non può fare a meno di percepire come sia stato ben individuato il primo parente con nome e cognome. Si sarebbe potuto evitare di aggiungere: “che vive in via…”, che bisogno c’era?
Nessuno, solo la voglia di circostanziare. L’errore sul posto non è così rilevante, e non potrebbe dar modo al secondo parente di sostenere che si pensassi a lui, solo perché, tra i due, è l’unico che vive in quella via.
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In definitiva, laddove dall’analisi della scheda testamentaria si evinca chiaramente il senso della volontà del de cuius (e qui la Caritas Italiana è nettamente individuata) qualsiasi ulteriore accertamento deve ritenersi precluso ed improprio se fosse tentato.