La parola al notaio 16-11-2020

La parola al notaio 16-11-2020
Secondo appuntamento con la rubrica “LA PAROLA AL NOTAIO”

La gentile lettrice sig.ra Eliana ci pone i seguenti quesiti: 
I miei genitori stipulano un contratto di mantenimento nei confronti di mia sorella cedendo la nuda proprietà della loro casa e si riservano l’usufrutto vitalizio. 

  1. Posso impugnare questo contratto?
  2. Mi spetta la legittima?

Risposta

La gentile signora mette sul tavolo una situazione alquanto frequente: la presunta lesione di legittima operata dai genitori a danno di un figlio.
Ovviamente ogni situazione è assolutamente diversa dalle altre, anche se con medesima matrice.
Nel caso di specie, pertanto, non posso che rispondere ai diretti quesiti posti, senza ulteriori approfondimenti, non potendo analizzare meglio  la situazione e non sapendo, ad esempio, se i genitori sono ancora in vita o meno.Notaio interno articolo
Si può impugnare il contratto di mantenimento? Certamente si, ma poterlo impugnare non significa sicuramente vincere la causa. Come tutti i contratti, anche questo può avere punti deboli, primo tra tutti l’aspetto della simulazione nonché, ancora, la mancanza di alea o lo squilibrio tra le prestazioni di mantenimento e quella di trasferimento.
Focalizzandoci sul primo eventuale elementi (la simulazione), se si riuscisse a dimostrare che il contratto di mantenimento nasconde in realtà un trasferimento gratuito a favore di alcuni figli, le probabilità di ottenere il ristoro delle proprie aspettative salirebbe considerevolmente. È dunque un problema di prova processuale. C’è, inoltre, da fare i conti con i termini di prescrizione, tenuto conto che si discute di un contratto risalente a 14 anni fa.
Quanto al diritto di richiedere la legittima, anche qui la risposta è positiva, perché la legittima non può mai essere ignorata nè lesa in alcun modo.
Tuttavia l’esito positivo della richiesta giudiziaria è sempre legato alle  speciali situazioni del caso specifico.
C’erano altri beni in gioco, oltre quanto alienato con il contratto di mantenimento? I genitori sono già deceduti? È deceduto uno solo dei genitori? In che data si è aperta la prima e, eventualmente, la seconda successione? Il tutto per rapportarsi al termine di prescrizione di 10 anni da ciascuna delle eventuali morti.
Certo è che il contratto di mantenimento, se fu reale e non simulato, non può essere oggetto di azione di riduzione e di restituzione, perché quel tipo di contratto è un contratto a prestazioni corrispettive, quindi oneroso, pertanto non è idoneo ad intaccare la quota legittima degli eredi “legittimari”. Nessuna quota riservata viene intaccata da un contratto “a titolo oneroso” (come ad esempio una vendita) perché sono soltanto le donazioni o le disposizioni testamentarie a poter essere oggetto di azione di riduzione finalizzata alla reintegrazione della quota inalienabile che a ciascun figlio viene riservata.
Non resta, per la gentile lettrice, che approfondire i particolari che la riguardano con il giusto professionista: non più un notaio, ma un avvocato.

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