Plusvalenza nella vendita di un appartamento entro i 5 anni. I chiarimenti del notaio

Plusvalenza nella vendita di un appartamento entro i 5 anni. I chiarimenti del notaio
Domanda:
 
Desidero una informazione in merito alla plusvalenza. 
 
Mia moglie ha acquistato una casa un mese fa, deve fare dei lavori di ristrutturazione e molto probabilmente la rivende prima dei 5 anni. 
 
So che si potrebbe evitare la plusvalenza portando la residenza o del proprietario o di un suo familiare e purché passi la metà del tempo tra l’acquisto e la rivendita. 
Quindi chiedevo se mia moglie per evitare questa plusvalenza può far portare la residenza a mio fratello (quindi suo cognato) su questo immobile appena acquistato essendo che dovrebbe ricadere nella voce “suo familiare”. 
Alessandre V.
 
Risposta
 
Uno dei casi in cui, per disposizione di legge, non opera la plusvalenza è quando un fabbricato abitativo che – ancorché acquistato a titolo oneroso o per donazione – sia stato adibito dal proprietario, per la maggior parte del periodo di possesso (metà del tempo posseduto più un giorno) ad abitazione principale propria o dei propri familiari.  
 
Nel caso, dunque, del lettore tutto ruota attorno al concetto di “familiari”.
Rientra il cognato (fratello del lettore)?
 
Ebbene, secondo la legge e come pure è stato riconosciuto dalla Agenzia delle Entrate, per familiari si intendono il coniuge – anche se separato – nonché i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (art. 5, comma 5, del d.p.r. n. 917/1986; Ris. Agenzia Entrate 7 marzo 2008, n. 82/E). 
 
Se tale distinzione può essere di semplice intuizione con riferimento ai PARENTI
lo stesso, forse, non può dirsi rispetto agli AFFINI, così come anche il calcolo del GRADO può portare in confusione.
 
Ebbene, quanto alla Affinità, questa è il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge. 
Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc.. Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela che il coniuge ha con i suoi parenti: così la madre del coniuge (suocera) è parente di primo grado del marito ed AFFINE di primo grado della moglie; fratelli e sorelle del marito (cognati) sono parenti di secondo grado del marito e affini di secondo grado della moglie; i figli del solo marito sono parenti di primo grado dello stesso e affini di primo di primo grado della moglie.
 
È ora possibile fare un elenco chiaro dei soggetti coinvolti e dei casi in cui si evita di pagare la plusvalenza:
 
⁃ Parenti del proprietario fino al terzo grado: 1) genitori; 2) figli; 3) fratelli; 4) nipoti (sia figli di figli, che figli di fratelli); zii (fratelli di genitori). SONO ESCLUSI i cugini.
⁃ Coniuge (non è né parente nè affine, semplicemente coniuge).
⁃ AFFINI fino al secondo grado: 1) suoceri; 2) cognati; 3) figli del solo coniuge.
Nel nostro caso, trattandosi del cognato, si può alla fine rispondere di SI. 
Concedendo al cognato di risiedere nella casa per metà del tempo più un giorno, dalla data di acquisto fino alla data della vendita, non si sarà assoggettati ad alcuna plusvalenza.