Rottamazione Cartelle, incongruenze e disparità

Prof. Dr. Giuseppe Garro

Rottamazione Cartelle, incongruenze e disparità

Riscossione : Rottamazione Cartelle, incongruenze e disparità
 
Il Sistema della Riscossione. Il sistema della riscossione, consiste in quel meccanismo che, permette ai Concessionari del servizio di riscossione, di esigere le somme non pagate dai Contribuenti, per conto degli Enti impositori ed in particolare di quelli Finanziari, i quali formalizzano tale mandato con la cosi detta formazione del ruolo la quale, determina la fase operativa dell’incasso. Però, con la crisi economica-finanziaria galoppante del Sistema-Paese che attanaglia le imprese ed i Cittadini anche i Concessionari, così come anche gli uffici fiscali, quando operano direttamente, si sono dovuti adeguare al meccanismo delle rateizzazioni dei pagamenti per poter riuscire a riscuotere e fare cassa. Tale aspetto però ha generato due situazioni particolari.
 
Esaminiamole distintamente.     
 
1. Rateizzazioni Ordinarie: Sono quelle già concesse con il meccanismo delle 72 rate mensili  poi differite a 120 senza alcuno sconto sugli interessi moratori, aggi e con l’aggravio degli interessi di dilazione. Tali soggetti a seguito della possibilità di rottamazione introdotta dal DL 193/2016 (ossia al 24 ottobre 2016): purtroppo a conti fatti sono stati i soggetti maggiormente penalizzati. I suddetti a prescindere dalla fondatezza o meno del proprio debito, avevano già intrapreso un difficoltoso percorso di ravvedimento, seppur tardivo. Tuttavia, il loro sacrificio è stato vano. E’ bastata infatti una singola rata non pagata anche di un anno prima, a farli capitolare dopo anni di sacrifici affrontati per rimettersi in carreggiata.     
 
2. Definizione agevolata dei ruoli “rottamazione cartelle” : Ricordiamo che la suddetta ha dato la possibilità, di poter estinguere i debiti in 5 rate bimestrali, abbattendo interessi moratori e sanzioni determinando un risparmio sul carico complessivo del ruolo pari a circa il 37% facendo una media ponderata tra i ruoli in cui la sanzione e gli interessi moratori erano consistenti rispetto all’imposta e, quei ruoli in cui la incidenza era contenuta. Ma la predetta definizione agevolata, però, atteso i tempi e le modalità, non ha consentito di poterne usufruire a circa 400 mila contribuenti che rappresentano un notevole numero di soggetti che speravano di realizzare una sorta di pacificazione fiscale. In ogni caso, coloro che hanno potuto aderire, rispetto alle rateizzazioni ordinarie viste ed in particolare i morosi recidivi, alla fine, sono stati favoriti avendo avuto accesso de plano alla rottamazione e a costo zero. 
 
 
Intreccio e concomitanza tra i 2 meccanismi.  Da quanto emerge, ne deriva a mio avviso, un esito paradossale che, può sollevare qualche legittimo dubbio sulla legittimità costituzionale dell’art. 6 del D.L. 193/2016 (convertito nella Legge 225/2016). Ciò deriva da una interpretazione dell’Agente della Riscossione che secondo il suo punto di vista, in ossequio al disposto di cui al comma 8 dell’articolo citato è stato riconosciuto il diritto di accesso alla “rottamazione” anche ai contribuenti con rateazione in corso, a condizione che, rispetto ai predetti piani, risultassero “adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31/12/2016”. In buona sostanza, la ratio della norma era quella di evitare che, dal 24 ottobre 2016, i Contribuenti interrompessero immediatamente i versamenti delle future rate del piano ed evitare un uso strumentale dell’istituto. Precisato ciò, molti contribuenti procedevano ad effettuare i versamenti rateali dell’ultimo trimestre 2016 senza curarsi di sanare le eventuali rate precedenti rimaste scoperte. Sennonché, l’Agente della Riscossione, ha preteso il puntuale versamento di tutte le rate scadute al 31/12/2016. Da ciò ne è derivata un rigetto delle istanze di rottamazione formulate dai contribuenti con rateazioni pendenti al 24/10/2016. Ciò in quanto, in virtù di tale norma, in caso di inadempienze del piano di ammortamento, del tutto probabili per chi aveva una rateazione di lungo corso, i pagamenti dell’ultimo trimestre 2016 sono stati imputati non già alle rate correnti, bensì alle eventuali rate antecedenti non saldate Anzitutto,  appare ragionevole qualificare la norma sulla definizione agevolata quale lex specialis in quanto, come è noto, essa va a disciplinare un aspetto del tutto peculiare della disciplina generale della riscossione a mezzo ruolo. Tale natura emerge chiaramente dalla ratio legis della “rottamazione”: un intervento varato al fine di favorire la riconciliazione tra le parti in un settore pervaso da un elevatissimo tasso di morosità cronica. Inoltre, la norma ha inteso perseguire anche una finalità deflattiva del contenzioso in essere contro i Concessionari, avendo imposto, quale condizione di accesso, la rinuncia ai relativi processi pendenti. Orbene, in ragione della menzionata natura dell’intervento, invocare l’applicazione della norma generale di cui al D.P.R. 602/73 su un aspetto già disciplinato dal Dl 193/2016, appare improprio in quanto, come è noto, la legge speciale deroga quella generale, anche in assenza di un’espressa previsione in tal senso. Pertanto, l’operatività del meccanismo dell’imputazione dei pagamenti “a ritroso” non appare affatto scontata come sostengono i Concessionari, anche in virtù dell’infelice formulazione del decreto sulla definizione agevolata.
I principi Costituzionali.  Orbene, sul punto appare utile effettuare le seguenti considerazioni preliminari:
a) ove un contribuente non avesse avviato alcuna rateazione esattoriale, versando conseguentemente in una situazione di manifesta morosità fiscale, egli sarebbe stato ammesso agevolmente alla definizione agevolata e a “costo zero”, non ravvisandosi, in tale ipotesi, alcuna condizione ostativa stante la natura tributaria delle pretese e l’esecutività dei ruoli ante anno 2017;
b) parimenti, anche nell’ipotesi di maturata decadenza dalla dilazione intervenuta antecedentemente al 24/10/2016, il contribuente avrebbe avuto accesso al beneficio di legge, non ostandovi, anche in tal caso, alcuna ragione di diniego;
c) diversamente, in caso di rateazione in corso, come nel caso di specie, egli avrebbe dovuto versare secondo l’interpretazione vista prima tutte le rate antecedenti al 31/12/2016 senza ottenere, in caso di accesso al beneficio, alcun rimborso delle sanzioni pagate medio tempore con i predetti versamenti mensili. Orbene, da ciò si evince che, qualora il contribuente avesse assunto un atteggiamento dilatorio ed elusivo, esimendosi dall’avvio di alcuna rateazione, egli avrebbe conseguito un risultato paradossalmente più favorevole, come nei casi sub a) o sub b). Alla fine, dunque, le buone intenzioni si sono rivelate sfavorevoli. Probabilmente il tentativo di voler far pace con il Fisco è naufragato e come avvenuto il Contribuente è stato costretto ad iniziare una nuova guerra, atteso che il diniego di rottamazione come è avvenuto in molti è stato successivamente impugnato innanzi alle Commissioni Tributarie. Rebus sic stantibus, negare l’accesso al beneficio di legge in ragione di una singola rata rimasta “scoperta”, può essere ritenuta come una violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dalla Costituzione. A ragion veduta, non si ravvisa alcun plausibile e ragionevole motivo atto a legittimare una simile disparità. Anzi, sarebbe stato doveroso il contrario, in quanto, già all’atto della formulazione della domanda, l’accesso alla definizione agevolata si prospettava più gravoso rispetto all’evasore incallito. Si sarebbe potuto effettuare, nell’ottica di una collaborazione, come per legge, una preventiva comunicazione volta ad invitare il Cittadino o l’Impresa a corrispondere, a strettissimo giro, le rate antecedenti all’ultimo trimestre 2016, pena il diniego della domanda di definizione agevolata. I Concessionari, invece, si sono limitati ad inviare le comunicazioni preventive solo in caso di vizi formali dell’istanza. La rilevante portata dell’operazione, tuttavia, avrebbe reso auspicabile uno sforzo maggiore.
 
Conclusioni. Si rileva purtroppo, un sostanziale fallimento dell’intento deflattivo, della cosi detta rottamazione, con particolare riferimento agli importi di grande rilevanza a causa della brevità della corresponsione delle 5 rate, in quanto ne sono scaturite corpose ed impegnative rate da corrispondere, non sostenibili anche dai più diligenti e volenterosi. Per il contenzioso, inoltre, si profila all’orizzonte anziché una diminuzione,  un sostanziale mantenimento se non un aumento, come nel caso dei soggetti, con rate non pagate che usufruivano della rateizzazione ordinaria e che sicuramente sono stati costretti ad impugnare il diniego all’accesso della misura agevolata.  
Invece, per i contribuenti bocciati o che non hanno aderito, si profila, sulla base del Decreto emanato, una seconda chance con la rottamazione “bis”. In definitiva, se l’intento della definizione agevolata, oltre a fare cassa, era quello di tentare di agevolare il contribuente nel percorso di pacificazione fiscale, la missione appare purtroppo fallita. La platea dei contribuenti bocciati è stata decisamente alta e le disparità di trattamento hanno inasprito gli animi anziché pacificarli. I morosi irriducibili sono stati graziati con quelli che verranno rimessi in gioco, rispetto ai contribuenti che, con enormi sacrifici, avevano già in essere lunghe e onerose rateazioni. A questo punto non rimane, che attendere la rottamazione “bis”, inserita nel DPF che sarà approvato a breve dal Parlamento, nella speranza di assistere ad un testo normativo equo, autenticamente deflattivo del contenzioso che, magari recuperi le discriminazioni e con norme di applicazione non approssimative e confuse.
 
Prof. Dr. Giuseppe Garro