L'intervento

Siracusa, gestione pubblica del servizio idrico: l’analisi critica di Salvo Baio della delibera dell’Ati

Siracusa, gestione pubblica del servizio idrico: l'analisi critica della delibera dell'Ati di Salvo Baio

La delibera con la quale l’Ati di Siracusa e provincia ha scelto la gestione pubblica del servizio idrico sotto la lente d’ingrandimento di Salvo Baio che la analizza punto per punto:
“Potrebbe essere illegittima la delibera numero cinque del 12 novembre 2020 con la quale l’Assemblea territoriale idrica (Ati) si è espressa per “a gestione esclusivamente pubblica del servizio idrico”.
Dalla sua lettura risulta che la scelta della gestione pubblica è stata fatta “ai sensi dell’articolo 113, comma 4 lettera a) del decreto legislativo 267 del 2000”. Il riferimento a questa norma è però improprio, poiché essa riguarda “la gestione delle reti e degli impianti, qualora sia separata dall’attività di erogazione dei servizi”. Pertanto non è applicabile al caso nostro in quanto l’erogazione dei servizi non è separata dalla gestione delle reti e degli impianti. Partenza falsa.
Un altro errore rilevante è la mancanza di nesso tra la forma di gestione scelta e il Piano d’ambito, che ne è il presupposto imprescindibile. Il Piano prevede infatti la ricognizione delle strutture idriche esistenti nel nostro territorio e, per implicazione, delle strutture mancanti; indica quali interventi infrastrutturali si rendono necessari e quali investimenti effettuare. Il fulcro del Piano d’ambito è il Pef (Piano economico finanziario) che è un indicatore fondamentale per valutare l’economicità della gestione, principio cardine secondo la Corte costituzionale per tutte e tre le forme di gestione (pubblica, privata, mista).
Senza il Piano d’ambito, l’Ati non poteva scegliere alcuna forma di gestione. Non lo dico io, ma la legge (decreto legislativo 152/2006, articolo 149 bis) che recita così: “L’ente di governo dell’ambito delibera la forma di gestione nel rispetto del piano d’ambito”. Dunque, il modello di gestione va scelto “nel rispetto” del piano d’ambito. Ma il piano d’ambito il 12 novembre 2020 non c’era e non c’è ancora oggi.
Credo che i sindaci presenti alla riunione dell’Ati (il cui presidente è il sindaco di Siracusa) dello scorso novembre abbiano fatto una valutazione ideologica senza tener conto della complessità della normativa riguardante la gestione del servizio idrico integrato e dei vincoli della legislazione.
Uno di questi vincoli è la cosiddetta “motivazione aggravata” in caso di affidamento diretto a società pubbliche. Si tratta di un onere a carico dell’Ati la quale è tenuta a fare una valutazione comparativa delle forme di gestione al fine di optare per quella più rispettosa del principio di economicità di gestione, principio peraltro scolpito nelle motivazioni con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della legge regionale del 2015 istitutiva del servizio idrico. Questa legge infatti garantiva un regime di favore per la gestione in house rispetto all’affidamento tramite procedura di evidenza pubblica e richiedeva “una previa verifica da parte dell’Ati della sussistenza delle condizioni di migliore economicità” in caso di forme di gestione private. La Corte costituzionale ha “bocciato” la norma in quanto non prevedeva analogo onere di motivazione per la gestione pubblica.
La legislazione nazionale e comunitaria mette infatti sullo stesso piano le tre forme di gestione e subordina la scelta di una di esse ai principi di trasparenza, di efficacia e di economicità della gestione. Se, in ipotesi, la gestione pubblica del servizio idrico costasse cento e quella mista o privata costasse ottanta, sarebbe giustificata, oltre che legittima, la scelta aprioristica del modello pubblico o viceversa?
La delibera del 12 novembre 2020 è stata impugnata davanti al Tar di Catania, che si dovrebbe pronunciare sulla richiesta di sospensiva. Dalla decisione del Tribunale amministrativo regionale dipenderà il futuro del servizio idrico integrato”.