Comportamento discriminatorio. Con questa sentenza il Tribunale di Siracusa (con sentenza n. 378/2017 del 12 maggio) condanna Poste Italiane che avrebbe appunto discriminato una lavoratrice “colpevole” di aver usufruito di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
“La lavoratrice – spiega la Prof. Avv. Loredana Zappalà, legale difensore della donna – si è rivolta al giudice del lavoro per rivendicare il proprio diritto alle pari opportunità in sede lavorativa. Nel procedimento è intervenuta, ad adiuvandum, la consigliera di parità, Valeria Tranchina, che ha supportato le ragioni della lavoratrice discriminata. La sentenza emessa dal giudice del lavoro sancisce l’accertamento della discriminatorietà dell’accordo collettivo nazionale sottoscritto a Roma il 12 giugno 2005 tra Poste italiane e le organizzazioni sindacali. nella parte in cui disciplinava le procedure di trasformazione dei rapporti in essere da part-time e full time, considerando quale unico parametro “l’effettiva prestazione lavorativa”.
“Sulla scorta di tale parametro – conclude l’Avv. Zappalà – discriminatorio, alla lavoratrice non erano stati computati il periodo di astensione obbligatoria per maternità. La lavoratrice ha ottenuto la condanna di Poste alla rimozione della discriminazione e il risarcimento del danno subito a causa del comportamento discriminatorio”. Hanno vinto la caparbietà della lavoratrice sentitasi ingiustamente danneggiata, la professionalità e competenza dell’Avv. Zappalà e la responsabilità della consigliera di parità provinciale di Siracusa, Valeria Tranchina (quest’ultima in regime di prorogatio, essendo scaduti i termini del pubblico incarico) hanno insistito e voluto far rilevare la natura discriminatoria nei confronti della lavoratrice.
“Legittimato da questa sentenza, ancora una volta viene affermato pienamente e definitivamente che il periodo di aspettativa per gravidanza e di maternità obbligatoria – commenta Valeria Tranchina – debbano considerati a tutti gli effetti quale servizio effettivamente prestato”.
Accolte in pieno, quindi, le ragioni della lavoratrice, del suo Avvocato e della Consigliera di Parità provinciale.
