Sostegni bis: Il punto della situazione con Gianpaolo Miceli

Sostegni bis: Il punto della situazione con Gianpaoloa Miceli
SOSTEGNI BIS: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SUL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE ED I LAVOARATORI AUTONOMI 
 
Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni bis, in linea con l’apertura che il Governo aveva già manifestato in occasione del primo decreto Sostegni, si configura come una misura di carattere generale volta a ristorare le attività economiche a prescindere dal settore di appartenenza e dalla tipologia di attività svolta (articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73).
In primo luogo, che sia stata confermata la previsione di meccanismi e criteri di assegnazione del contributo a fondo perduto non fondati sulla logica penalizzante dei codici ATECO e, altresì, che si sia voluto ancorare il riconoscimento dell’indennizzo non solo al calo del fatturato, ma anche all’eventuale peggioramento del risultato economico conseguito nell’esercizio 2020 rispetto all’anno precedente. Riteniamo, infatti, che entrambi i parametri siano utili a misurare con obiettiva certezza lo stato di salute di imprese e professionisti, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo.
Nello specifico il Decreto Sostegni-bis, in vigore dal 26 maggio 2021, ha previsto il riconoscimento di un ulteriore contributo a fondo perduto articolato in tre forme:
• Contributo “automatico”;
• Contributo “alternativo” legato alla riduzione del fatturato;
• Contributo “residuale” legato a un peggioramento del risultato d’esercizio.
Il contributo “automatico”, disciplinato dai primi 4 commi dell’articolo 1 del decreto -legge 25 maggio 2021, n.73, ha come presupposto la percezione del contributo a fondo perduto previsto dal precedente DL Sostegni (art. 1 DL 41/2021). Nello specifico, è riconosciuto, senza presentazione di alcuna istanza a tutti i soggetti con partita IVA attiva al 26 maggio 2021, in misura pari al contributo già riconosciuto dal DL Sostegni e con la stessa modalità scelta per il precedente, vale a dire accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24.
In alternativa al contributo automatico, i commi da 5 a 15 dell’articolo 1 del DL 73/2021, prevedono, previa presentazione di apposita istanza, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che abbiano registrato una riduzione del fatturato medio mensile nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto all’ammontare del fatturato medio mensile del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020. I requisiti richiesti per beneficiare del contributo sono la partita iva attiva alla data del 26 maggio 2021 ed un ammontare di ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro.
In questo caso, l’Agenzia darà seguito all’istanza, quindi il contributo verrà riconosciuto solo se, dopo appositi calcoli a carico dei contribuenti, il contributo spettante risulti di ammontare superiore a quanto già percepito ai sensi del precedente decreto sostegni.
Passando al calcolo degli importi, occorre distinguere tra chi ha beneficiato del contributo del decreto Sostegni e chi no.
Nello specifico, per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del dl sostegni, l’ammontare del contributo “aggiuntivo” ed alternativo al contributo automatico è determinato applicando alla riduzione del fatturato, le seguenti percentuali:
a) 60% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro;
b) 50% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila e fino a 400 mila euro;
c) 40% per soggetti e ricavi superiori a 400 mila e fino a 1 milione di euro 
d) 30% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milioni e fino a 5 milioni di euro
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro
Le percentuali aumentano nel caso di contribuenti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del dl sostegni, nel modo seguente:
a) 90% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro 
b) 70% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila e fino a 400 mila euro
c) 50% per soggetti e ricavi superiori a 400 mila e fino a 1 milione di euro
f) 40% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milioni e fino a 5 milioni di euro
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro
In tutti i casi non si può ottenere un importo superiore a 150 mila euro.
Da ultimo, il contributo “residuale”, disciplinato dai commi dal 16 al 27 dell’art. 1 del DL 73/2021, viene riconosciuto a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Restano fermi, anche in questo caso, il requisito della partita iva attiva al 26 maggio 2021 e l’ammontare dei ricavi/compensi del 2019 non superiori a 10 milioni di euro.
L’ammontare di contributo residuale verrà determinato applicando la percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze alla differenza tra il risultato d’esercizio 2020 e quello relativo al 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.
Il contributo residuale è subordinato alla presentazione di apposita istanza telematica, con modalità e termini che saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate ma, in ogni caso, entro 30 giorni dall’apertura della procedura e solo se la dichiarazione dei redditi relativa al 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.